Con la cessione del credito, relativamente alle detrazioni previste dall’ecobonus 2018, esiste la possibilità di eseguire i lavori di riqualificazione energetica anche quando non si dispone di liquidità sufficiente. Il provvedimento è stato inserito nella legge di Bilancio 2018, ed è stato studiato per recuperare immediatamente il vantaggio della detrazione saldando il corrispettivo in parte con il trasferimento del bonus.

Al momento la possibilità di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale è prevista “solo per i lavori di miglioramento della prestazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali”. Il credito cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante a seconda della tipologia di intervento. Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori (per la quota a lui imputabile) o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Inizialmente, la legge di stabilità 2016 limitava l’applicazione di questa possibilità ai soggetti ricadenti, nell’anno precedente al sostenimento delle spese, nella no tax area, e la cessione era prevista solo a favore dei fornitori che avevano eseguito le opere di adeguamento. In seguito, la normativa è stata modificata con l’ampliamento delle tipologie di intervento di riqualificazione energetica per le quali è possibile scegliere la cessione del credito, la possibilità che la detrazione sia ceduta anche ad altri soggetti privati diversi dai fornitori, e l’ampliamento del periodo di sostenimento delle spese, che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

E chi non ricade nella no tax area? Tali soggetti possono cedere sotto forma di credito solo la detrazione spettante per i lavori di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali eseguiti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La cessione può essere effettuata a favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori o di altri soggetti privati. I cessionari, a loro volta, hanno la facoltà di successiva cessione del credito, ma la detrazione non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.

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